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D. 12/05/2004 n. 8
a) la locuzione «stazione appaltante che bandisce la gara» utilizzata all'art. 75, comma 1, lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, va riferita all'ente nel suo complesso e, pertanto, l'esclusione dalla gara puņ essere disposta da una articolazione territoriale di un ente ancorchč i comportamenti gravemente negligenti e l'errore grave nell'esecuzione di lavori siano stati rilevati da un'altra articolazione territoriale del medesimo ente
b) vada confermato l'avviso espresso al punto f) della determinazione del 15 luglio 2003, n. 13, circa la natura discrezionale della valutazione e l'obbligo di motivazione cui č tenuta la stazione appaltante che escluda o ammetta una impresa, ritenendo integrata o meno la causa preclusiva di cui alla lettera f) dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni
c) in aggiunta al disposto dell'art. 75, comma 1, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sucessive modificazioni, le stazioni appaltanti possono inserire nella lex specialis di gara una previsione del seguente tipo: La stazione appaltante si riserva la facoltą di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilitą professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel casellario informatico dell'Autoritą, risulta essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.
Roma, 12 maggio 2004 Il presidente: Cheli
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